Condominio: quando vengono convocate l'assemblea ordinaria e straordinaria?


Nell’ambito dei rapporti che si creano all’interno di un condominio tra l’amministratore incaricato e i singoli proprietari delle unità immobiliari, quello che riguarda le convocazioni delle riunioni comuni (e il relativo svolgimento) è uno degli ambiti su cui molto spesso sussistono dubbi e incertezze da parte di moltissimi cittadini.

In particolare, l’aspetto che suscita maggiormente la perplessità di inquilini e residenti è quello relativo alla differenza che esiste tra l’assemblea condominiale ordinaria – che viene convocata a cadenza fissa per affrontare tematiche ricorrenti ogni anno – e l’assemblea straordinaria, che invece si tiene solo in alcuni casi particolari e circoscritti.

Quando viene convocata una riunione condominiale e come

Innanzitutto, aldilà della tipologia di riunione indetta dall’amministratore condominiale, è bene ricordare che la notifica della convocazione deve essere tassativamente inviata a tutti i soggetti interessati – in particolare, ai titolari degli alloggi e agli eventuali affittuari presenti negli appartamenti – tramite i canali di comunicazione individuati dalla normativa in materia.

Qualora questo non avvenisse, il verbale prodotto a seguito dell’assemblea potrà essere sempre impugnato da parte del condomino che non ha potuto partecipare in quanto non informato. Questo vale sia per le riunioni ordinarie, sia per quelle convocate in via straordinaria.

Quali sono le assemblee condominiali fisse durante l’anno

Per le assemblee condominiali ordinarie, la legge individua 4 appuntamenti annuali che prevedono l’apposita convocazione da parte dell’amministratore:

  • approvazione del preventivo annuo delle spese e ripartizione delle singole quote tra i condòmini;
  • rendicontazione annuale e pianificazione dell’impiego del residuo attivo;
  • conferma dell’amministratore (o sua eventuale sostituzione), con relativa definizione del compenso;
  • individuazione e autorizzazione per lo svolgimento delle opere di manutenzione, con conseguente costituzione di un fondo apposito di importo pari all’ammontare dei lavori.

In tutti gli altri casi in cui l’amministratore o i condòmini credono sia necessario un confronto per affrontare uno specifico tema di rilevanza comune, ecco che viene convocata una riunione straordinaria.


Fonte: Immobiliare.it news

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