Accertamento di conformità
La legge Salva Casa modifica con il principio della doppia conformità dell’articolo 36 del TUE. Se l’intervento è conforme alle norme urbanistiche in vigore quando si presenta la domanda, oppure a quelle edilizie valide quando si effettua l’intervento, sanarla è possibile. Se invece la difformità è verso entrambe le normative, l’abuso non è sanabile.
Variazioni essenziali
Tra le cosiddette “variazioni essenziali” inserite nel TUE vengono aggiunte:
- Cambio di destinazione d’uso con variazione degli standard;
- Aumento rilevante della cubatura o della superficie;
- Modifiche di parametri urbanistico-edilizi rispetto al progetto;
- Cambiamento nelle caratteristiche dell’intervento edilizio assentito;
- Violazione di norme vigenti in tema di edilizia antisismica.
- Varianti di progetto, eseguite in corso d’opera e non denunciate;
- Interventi realizzati prima dell’entrata in vigore della legge 10/1977 ed entro il 24 maggio 2024, con date certificate da un tecnico.
Norme per il condominio
Nella norma Salva Casa, in tema di condomini, si distingue tra le difformità delle singole unità immobiliari e quelle delle parti comuni. In particolare, se nell’immobile condominiale esiste un abuso, non sarà più vietato al singolo condomino effettuare modifiche interne alla propria abitazione, e viceversa, se l’abuso è all’interno di un singolo appartamento, il condominio potrà comunque realizzare interventi sulle parti comuni.
Cambio di destinazione d’uso
Si distingue tra cambio di destinazione d’uso con e senza opere, o con opere in edilizia libera. Si permette il cambio di destinazione d’uso sempre all’interno della stessa categoria o tra categorie diverse, lasciando comunque una certa discrezione ai Comuni.
Recupero sottotetti
Il recupero dei sottotetti è sempre consentito nel rispetto delle norme regionali anche se le distanze non sono conformi alla normativa attuale, purché fossero conformi alla normativa vigente all’epoca della costruzione dell’edificio.
Microappartamenti
Si riducono i parametri per l’abitabilità degli appartamenti: per quanto riguarda le altezze minime si scende da 2,70 metri a 2,40 metri, mentre la superficie minima per un monolocale scende da 28 a 20 metri e per un bilocale da 38 a 28 metri.
Percentuali di tolleranza
Sono consentite tolleranze maggiori per gli interventi che “sforano” i parametri: in particolare si sale al 6 per cento di tolleranza per le abitazioni fino a 60metri quadri, al 5 per cento per le case fino ai 100 metri quadri, al 4 per cento fino a 300 metri quadri, al 3per cento fino a 500 metri quadri. Resta la tolleranza del 2 per cento per superfici superiori.
Scadenza per la rimozione degli abusi
Per sanare gli abusi edilizi, i Comuni possono aumentare la scadenza a disposizione da 90 a 240 giorni, in caso di serie esigenze di salute dei residenti o di altre situazioni di disagio.
Compravendite
Per poter vendere una casa in cui sono presenti lievi difformità, entro i termini delle tolleranze, sarà possibile semplicemente dichiarare la presenza di irregolarità, senza pagamento di sanzioni aggiuntive.
Quanto costa sanare gli abusi con la legge Salva Casa
I costi della sanatoria sono stati abbassati a un terzo; inizialmente la sanzione prevedeva il pagamento del doppio del valore venale dell’immobile (con un minimo di 1032 euro e un massimo di 30.984 euro). Ora, per difformità precedenti al 30 gennaio 1977 occorre presentare la Scia e pagare una sanzione massima di 10.328 euro, mentre negli altri casi, sia con che senza Scia, il minimo è di 1032 euro e il massimo è di 10.328 euro. Se l’intervento è in doppia conformità, la sanzione parte da un minimo di 516 euro fino a un massimo di 5164 euro.
Per maggiore chiarezza scarica una comoda e utilissima infografica al link qui di seguito: scarica qui la guida
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